La valutazione di titoli esteri finalizzata all’iscrizione a corsi di studio italiani di formazione superiore è competenza esclusiva delle istituzioni di formazione superiore, come stabilito dall’art. 2 della Legge 148/2002.

La Dichiarazione di valore e ogni altra documentazione riferita ad un titolo di studio rilasciata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari non incide sulle decisioni valutative di competenza delle singole Istituzioni della formazione superiore relativamente all’ammissione al corso prescelto.

Sono fatte salve le convenzioni internazionali.

IMMATRICOLAZIONE AD UN CORSO DI STUDI TRIENNALE

Per immatricolarsi ad un corso di studi triennale lo studente in possesso di un diploma di scuola media superiore conseguito all’estero, all’atto dell’immatricolazione dovrà presentare:

1) Titolo di studi estero tradotto legalmente e corredato dalla dichiarazione di valore in loco, rilasciata dalla rappresentanza diplomatica italiana presente nel Paese in cui è stato rilasciato il titolo di studio.

Per l’accesso alle Istituzioni della formazione universitaria è necessario aver conseguito un titolo di scuola superiore conseguente ad un percorso scolastico di durata complessiva di almeno 12 anni.

Per titoli conseguiti al termine di un periodo scolastico inferiore ai 12 anni, gli studenti dovranno presentare, oltre al diploma originale degli studi secondari, anche la certificazione accademica attestante il superamento di tutti gli esami previsti:

- per il primo anno di studi universitari, nel caso di sistema scolastico locale di undici anni;

- per i primi due anni accademici, nel caso di sistema scolastico locale di dieci anni.
 

IMMATRICOLAZIONE AD UN CORSO DI STUDI MAGISTRALE

Per immatricolarsi ad un corso di studi magistrale lo studente all’atto dell’immatricolazione dovrà presentare:

1) Certificato di laurea triennale, conseguito all’estero, tradotto legalmente e corredato dalla dichiarazione di valore in loco. La dichiarazione di valore in loco è rilasciata dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane presenti nel paese in cui si è conseguito il titolo.

2) Nulla Osta rilasciato dalla competente commissione didattica.

La commissione didattica per il rilascio del nulla osta necessità dei programmi di studio ufficiali di tutte le attività formative sostenute per il conseguimento del titolo accademico. Il documento deve essere rilasciato su carta intestata dell’università estera e con timbro e firma della stessa. Il documento rilasciato dall’università estera dovrà inoltre essere tradotto legalmente.